Accordo di riservatezza reciproco
IUX-NDA — versione 1.7 — in vigore dal 22/09/2026
Traduzione di cortesia. Il testo che fa fede è la versione autoritativa.
Mutual confidentiality undertaking for B2B counterparties.
Accordo Reciproco di Riservatezza
Piattaforma IndustryUX — Allegato: riservatezza reciproca (NDA)
Codice documento | IUX-IT-32 |
Versione | 1.7 |
Data | 2026-09-22 |
Set | ANNEXES (IT) |
Destinatari | B2B counterparties worldwide (companies, professionals, public bodies) |
Lingua | Italiano (traduzione di cortesia — prevale la versione inglese) |
Classificazione | Contractual document |
Avviso — traduzione di cortesia. Questo documento è la traduzione italiana di cortesia del documento inglese IUX-EN-32, che è l'unica versione facente fede. In caso di divergenza fra le due versioni prevale, per ogni fine, la versione inglese.
Il presente Accordo Reciproco di Riservatezza (l'"Accordo") è concluso tra DEVIBRAIN S.R.L., con sede legale in Via Coghetti 6, 24128 Bergamo (BG), Italia, partita IVA e codice fiscale IT04507220160, indirizzo di posta elettronica certificata devibrain@pec.it, titolare della piattaforma IndustryUX e del marchio registrato INDUSTRYUX (il "Fornitore"), e l'impresa, il professionista o l'ente pubblico identificato nella Scheda Identificativa (la "Controparte"), insieme le "Parti". Le sue dieci clausole si applicano a entrambe le Parti allo stesso modo.
1. Finalità e ambito
Le Parti si scambiano informazioni riservate per valutare, definire, quotare, fornire e utilizzare la piattaforma IndustryUX e i relativi servizi (la "Finalità"), prima, durante e dopo qualsiasi contratto di fornitura. Il presente Accordo è concluso soltanto tra parti che agiscono nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, mai con consumatori. La Scheda Identificativa, precompilata dai dati dell'account e verificabile dalla Controparte prima della firma, è parte integrante del presente Accordo. Ciascuna Parte può essere "Parte Divulgante" o "Parte Ricevente".
2. Informazioni Riservate
Per "Informazioni Riservate" si intende ogni informazione, in qualsiasi forma, divulgata da o per conto di una Parte Divulgante, o alla quale una Parte Ricevente accede, in relazione alla Finalità, che sia contrassegnata come riservata o la cui natura riservata sia ragionevolmente evidente. Per il Fornitore comprende la piattaforma, il suo codice, l'architettura, la documentazione, i piani di sviluppo, i prezzi e il know-how; per la Controparte, i suoi documenti, file, modelli, dati, disegni e ogni informazione sulle sue macchine, sui suoi impianti, processi e produzioni, compreso ciò che carica sulla piattaforma o fornisce per l'addestramento di un servizio di intelligenza artificiale. È "Segreto Commerciale" l'informazione che si qualifica come tale ai sensi degli articoli 98 e 99 del Codice della proprietà industriale.
3. Che cosa non è riservato
Gli obblighi del presente Accordo non si applicano alle informazioni che la Parte Ricevente dimostri, con evidenze scritte: (a) essere o divenire di pubblico dominio senza violazione del presente Accordo; (b) essere già lecitamente in suo possesso, libere da vincoli di riservatezza, prima della divulgazione; (c) essere state lecitamente ricevute da un terzo legittimato a divulgarle; oppure (d) essere state sviluppate in modo indipendente, senza uso delle Informazioni Riservate.
4. Uso e custodia
La Parte Ricevente: (a) utilizza le Informazioni Riservate soltanto per la Finalità; (b) le protegge con misure non meno diligenti di quelle applicate alle proprie informazioni riservate e, in ogni caso, adeguate al rischio; (c) le comunica soltanto ai propri dipendenti, amministratori, società collegate, consulenti professionali e appaltatori che devono conoscerle per la Finalità e sono vincolati da obblighi di riservatezza almeno equivalenti a quelli del presente Accordo o dal segreto professionale (i "Destinatari Autorizzati"), rispondendo del loro operato; (d) non ne fa copie oltre quanto richiesto dalla Finalità e non sottopone a reverse engineering le informazioni né la piattaforma; (e) non le mette a disposizione di servizi di intelligenza artificiale di terzi che addestrano i propri modelli sui dati immessi; (f) informa la Parte Divulgante senza ingiustificato ritardo, e comunque entro settantadue ore, di ogni perdita, accesso, uso o divulgazione non autorizzati, e coopera per limitarne gli effetti.
5. Divulgazioni imposte dalla legge
La divulgazione richiesta da una norma inderogabile, da un ordine vincolante di un'autorità giudiziaria o amministrativa o dalle regole di un mercato regolamentato non costituisce violazione del presente Accordo, purché la Parte Ricevente, ove consentito dalla legge, ne informi preventivamente la Parte Divulgante perché possa chiedere misure di tutela, divulghi soltanto quanto strettamente richiesto e chieda il trattamento riservato. Nulla nel presente Accordo impedisce a chiunque di segnalare a un'autorità competente una sospetta violazione della legge.
6. Nessuna licenza; protezione dei dati
Le Informazioni Riservate restano di proprietà della Parte Divulgante. Il presente Accordo non concede alcuna licenza né altro diritto, espresso o implicito, su alcun diritto di proprietà intellettuale di una Parte, e non attribuisce ad alcuna Parte diritti di titolarità, priorità o uso sulle Informazioni Riservate dell'altra oltre la Finalità. Ove siano scambiati dati personali, ciascuna Parte rispetta il Regolamento (UE) 2016/679; il trattamento svolto da una Parte per conto dell'altra è disciplinato dall'accordo sul trattamento dei dati in vigore tra loro, che il presente Accordo integra e non sostituisce.
7. Durata
Il presente Accordo ha effetto dalla Data di Efficacia e copre le Informazioni Riservate divulgate in relazione alla Finalità, comprese quelle dei sei mesi precedenti la Data di Efficacia e quelle divulgate durante qualsiasi contratto di fornitura tra le Parti. Gli obblighi di riservatezza e di uso limitato durano tre anni dalla più tarda tra la fine del rapporto tra le Parti e l'ultima divulgazione; per i Segreti Commerciali, finché l'informazione resta un Segreto Commerciale. Il presente Accordo e le misure della clausola 4 costituiscono misure ragionevoli per mantenere segrete le informazioni ai fini della Direttiva (UE) 2016/943.
8. Restituzione o distruzione
Entro trenta giorni dalla richiesta scritta della Parte Divulgante e, in ogni caso, al termine del rapporto tra le Parti, la Parte Ricevente restituisce o distrugge le Informazioni Riservate della Parte Divulgante e tutte le copie, confermandolo per iscritto su richiesta. Può conservare una copia ove lo richiedano una norma inderogabile o una regola professionale, nonché le copie contenute in sistemi automatici di backup che non possano ragionevolmente essere cancellate in modo selettivo; tali copie restano soggette al presente Accordo. I contenuti ospitati sulla piattaforma in forza di un contratto di fornitura sono conservati, esportati e cancellati secondo quel contratto.
9. Rimedi e responsabilità
La violazione del presente Accordo può causare all'altra Parte un danno grave e irreparabile che il solo risarcimento potrebbe non riparare: la Parte Divulgante può quindi chiedere a qualsiasi giudice competente misure urgenti, cautelari e di tutela, comprese quelle a protezione della proprietà industriale e dei segreti commerciali, oltre al risarcimento del danno. Non è pattuita alcuna penale. Nessuna Parte esclude o limita la propria responsabilità per dolo o colpa grave (articolo 1229 del codice civile); salvi tali casi, nessuna Parte risponde verso l'altra del mancato guadagno, della perdita di opportunità o di altri danni indiretti.
10. Disposizioni generali, legge applicabile e foro
Il presente Accordo non obbliga alcuna Parte a concludere ulteriori contratti e non crea alcuna esclusiva. È un allegato del contratto di fornitura tra le Parti: in materia di riservatezza, in caso di conflitto, prevale la disposizione che offre alla Parte Divulgante la tutela più elevata; per ogni altra materia si applica l'ordine di prevalenza del contratto di fornitura. Può essere modificato soltanto per iscritto e ceduto soltanto con il consenso scritto dell'altra Parte, salvo a una società collegata o a un successore nell'attività interessata, con comunicazione scritta; una disposizione invalida non pregiudica le altre. Il testo inglese prevale su qualsiasi traduzione. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana; il foro di Bergamo ha competenza esclusiva, fatti salvi i procedimenti urgenti e cautelari dinanzi a qualsiasi giudice competente. La "Data di Efficacia" è la data dell'ultima firma o dell'accettazione registrata sulla piattaforma.
Luogo e data: ______________________________
DEVIBRAIN S.R.L. | IL CLIENTE |
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Approvazione specifica delle clausole (artt. 1341 e 1342 c.c.)
La Controparte dichiara di avere letto e di approvare specificamente le seguenti clausole (passaggio separato sulla piattaforma, oppure seconda firma qui sotto):
• clausola 4 (Uso e custodia): limiti alla libertà di azione della Controparte
• clausola 6 (Nessuna licenza; protezione dei dati): nessuna licenza implicita
• clausola 7 (Durata): obblighi ultrattivi rispetto all'Accordo, Segreti Commerciali senza limiti di tempo
• clausola 8 (Restituzione o distruzione): termini e formalità
• clausola 9 (Rimedi e responsabilità): tutela d'urgenza, limitazione della responsabilità
• clausola 10 (Disposizioni generali, legge applicabile e foro): cessione, testo inglese, foro di Bergamo
Il Fornitore accetta le medesime clausole nella loro applicazione reciproca nei propri confronti.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di avere letto e di approvare specificamente le clausole richiamate nel presente blocco.
Luogo e data: ______________________________
DEVIBRAIN S.R.L. | IL CLIENTE |
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Changelog
Versione | Data | Modifiche |
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1.7 | 2026-09-22 | Riemissione in forma breve: dieci clausole sulla struttura oneNDA e Bonterms adattata al diritto italiano; sostanza invariata; ultrattività ridotta da cinque a tre anni, Segreti Commerciali senza limiti di tempo; Scheda Identificativa invariata; solo nuovi ordini. Traduzione italiana di cortesia della versione inglese 1.7 |
IUX-IT-32 · v1.7 · 2026-09-22 · IndustryUX® è un marchio registrato di DEVIBRAIN S.r.l.
Impronta di integrità (SHA-256) della copia congelata:
9f85cb4af2dc0a8dc51b85bc6dc654e1d679482af505f1d6d01715eb751a5d37